categoria | Diritti umani

“ESPERIENZA DI GESTIONE CONGIUNTA PSICOLOGO E MEDICO DEL LAVORO IN UN CASO DI DISAGIO PSICHICO DI UN LAVORATORE”

Inserito il 12 dicembre 2012 da Silvia CROCI

Dopo anni di collaborazione con il dott. Bruno Ricci Medico Competente del Lavoro e Direttore Sanitario della Società di Medicina del Lavoro, MEDOC SRL, con sede in Forlì Viale Vittorio Veneto n. 1/a, nasce, attraverso questa pubblicazione, la volontà di divulgare e promuovere il lavoro fatto insieme, alla luce dei circa 80 casi trattati.

Con l’attenzione sinergica tra Medico del Lavoro, Azienda e l’intervento dello Psicologo, il lavoratore dipendente è aiutato, accolto e compreso anziché vittimizzato e discriminato.

L’articolo è stato formulato in due parti: una prima parte scritta dal dott. Ricci Bruno che tratta le motivazioni che l’hanno spinto a portare avanti questo progetto e a sensibilizzare le aziende ed una seconda parte in cui descrivo l’operato dello psicologo anche attraverso la presentazione di un caso trattato.

TESTO DEL DOTT.  BRUNO RICCI

Premessa

Nell’ambito della attività del Medico Competente del Lavoro svolto nelle Aziende private e pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico della Sicurezza), è oggi abbastanza frequente rilevare condizioni di disagio psichico, in singoli lavoratori di tutte le mansioni con una prevalenza superiore per i soggetti a medio – bassa condizione socio economica e culturale.

Fino alla fine 2008 il Medico Competente del Lavoro ha svolto, nelle aziende ove era incaricato, perché cosi era previsto dalla precedente normativa di prevenzione e sorveglianza sanitaria dei luoghi di lavoro (D,Lgs 626/94), un ruolo di prevenzione rivolta ai rischi chimici e fisici ed ergonomici intesi come ergonomia  del movimento, rischi di movimentazione manuale carichi e movimenti ripetuti per gli arti superiori, e non considerando e spesso neppure entrando nel merito, se non per pura presa conoscenza, dei casi di lavoratori che manifestavano disturbi psichici rilevanti e disagi psichici che potevano  essere correlati oppure non correlati al lavoro.

A seguito della applicazione del D.Lgs 81/08 che modifica sensibilmente l’approccio della vecchia 626, l’azienda ha il compito, anche attraverso il Medico Competente del Lavoro, di valutare il rischio stress all’interno delle attività lavorative, quindi di entrare anche nelle dinamiche organizzative oltre che tecniche della azienda  ma anche il compito di promuovere la salute in senso più generale.

Riporto brevemente dal D.Lgs. 81/08 la definizione di salute e promozione della salute e valutazione dei rischi e quanto poi si  provvede a realizzare nelle aziende e secondo quali principi :

Definizioni

«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;

«sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Inoltre

Articolo 15 – Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze.

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

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CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo-

Valutazione stress

Lo stress, secondo il NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health – 1999), può essere definito come “un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore. Lo stress connesso al lavoro può influire negativamente sulle condizioni di salute e provocare infortuni”.

E’ importante affermare anche che lo stress non sempre va inteso secondo accezioni negative. La teoria dell’arousal (attivazione) di Yerkes e Dodson (1908), afferma l’esistenza di un rapporto tra livello di stress e attivazione e capacità di apprendimento. Alla luce di tale considerazione un livello di stress che non superi la capacità di resistenza della persona, ne migliora le prestazioni rispetto a condizioni di totale rilassamento.

Il DLgs 81 del 9 aprile 2008 all’art. 28, rende esplicito l’obbligo per il Datore di Lavoro di valutare lo stress–lavoro correlato. In particolare viene affermato che la valutazione “..deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004…”.

Secondo l’Accordo Europeo, finalizzato a migliorare la consapevolezza e la comprensione del fenomeno stress lavoro-correlato da parte di tutti gli attori della sicurezza, lo stress non è una malattia ma un’esposizione prolungata allo stress può avere significative ripercussione sulla salute psicofisica dei lavoratori.

E’ necessario così, al fine della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, provvedere alla sua valutazione.

Quindi a seguito di tale norma si è provveduto dal 2008 oltre ad eseguire le valutazioni dello stress correlato al lavoro in ogni azienda, anche  ad aumentare i livelli di attenzione da parte del Medico Competente e con la collaborazione e l’intervento diretto di figure specifiche come quello dello Psicologo a prendere in considerazione in modo attivo ogni singolo caso di lavoratore che manifestasse disagi e disturbi psichici.

Si è sviluppato un metodo di intervento a 360 gradi sia sul contesto lavorativo, sia sulla organizzazione del lavoro del singolo in relazione ai colleghi e questo in collaborazione con il Medico di Base e anche con i Servizi territoriali preposti tipo CSM ( Centro Salute Mentale ) quando ritenuti necessari .

Tale intervento svolto sempre nel rispetto del segreto professionale e della privacy viene  sviluppato  per valutare la correlazione eventuale del disagio con il lavoro o per capire se esso sia un disagio individuale del lavoratore non correlato al lavoro ma ad eventi esterni extraprofessionali. Si provvede anche a promuovere un adeguato trattamento individuale del lavoratore e individuare i fattori che possono essere migliorati nel posto di lavoro, intesi come fattori di organizzazione e di relazione con i colleghi e con la azienda, per permettere un migliore reinserimento lavorativo del lavoratore in questa sua fase critica di disagio psichico.

I risultati in questi anni di lavoro in collaborazione fra il Medico Competente del lavoro e lo Psicologo, sono stati soddisfacenti in quanto in diversi casi hanno permesso e permettono un migliore reinserimento del lavoratore sia nella vita lavorativa che familiare.

TESTO DELLA DOTT.SSA  SILVIA CROCI

In questi anni, a partire dal 2006, molti sono stati i casi di disagio psichico, che in qualità di psicologa, mi sono stati segnalati dal dott. Ricci Bruno (autore di quanto sopra precedentemente esposto) e di cui mi sono occupata, collaborando in stretta sinergia con  l’Azienda, il Medico Competente del Lavoro, il C.S.M. e il Medico Curante del lavoratore.

I casi sono stati inviati sia su segnalazione dell’Azienda al Medico Competente, sia su segnalazione diretta del Medico Competente, che tramite richiesta del lavoratore al Medico Competente.

Emerge quindi la centralità della figura professionale del Medico Competente del Lavoro quale perno nel trattare i casi di disagio psichico del lavoratore sia per motivi di stress lavoro correlato che per altri motivi ma che in ogni caso hanno ripercussioni sul luogo di lavoro e sulla salute del lavoratore, di cui il Datore di Lavoro ha l’obbligo di tutela.

Sempre previa autorizzazione del lavoratore, senza la quale non è possibile obbligarlo  a sottoporsi a visita specialistica con la figura dello psicologo, si sono svolti i colloqui e gli approfondimenti testistici.

E’ l’Azienda, che sensibilizzata dal Medico Competente sostiene l’onere degli incontri.

Con l’aiuto di varie figure professionali, le Istituzioni, il Datore di Lavoro, alle volte coinvolgendo anche i familiari, abbiamo cercato di trovare i percorsi più idonee per far sì che il lavoratore anziché venire penalizzato con una non idoneità e quindi con il rischio di perdere il lavoro, un A.S.O. Accertamento Sanitario Obbligatorio, o un T.S.O. Trattamento Sanitario Obbligatorio, trovasse le condizioni di ascolto, di tutela, di motivazione anche ad intraprendere un percorso terapeutico farmacologico o psicoterapico, qualora necessario.

La manifestazione di disagio acuto del lavoratore, spesso espressa con un acting out sul luogo di lavoro, va trattata con interventi medici di visita straordinaria che non potrà’ mai essere regolamentata da una legge ed e’ semplicemente una urgenza che si trasforma in una inabilità temporanea assoluta, inviando il lavoratore al Medico Curante e alle strutture specialistiche di riferimento. In questi casi è come soccorrere un infortunio e avviarlo al primo soccorso perché in quel momento e’ d’obbligo un trattamento protetto. In questi casi noi demandiamo al Medico Curante l’onere della presa in carico e rivalutiamo poi il reingresso dopo 60 giorni per verificare cure, compenso e riequilibrio del lavoratore per reinserirlo nel lavoro senza rischi per sé e per altri da sé.

Nelle situazioni meno gravi invece è bastato ricreare le condizioni lavorative che permettessero maggior serenità nello svolgere la mansione, come:

  • un cambio di turno;
  • oppure un cambio di reparto, per problematiche nella mansione o nei rapporti tra colleghi;
  • una non adibizione al turno notturno per non alterare il ciclo sonno – veglia;
  • un periodo di malattia per recuperare forze e equilibrio;

oppure percorsi più complessi ed articolati, come:

  • un invio al medico di base per la prescrizione di una visita psichiatrica al fine di una terapia farmacologica;
  • un invio al medico di base per la prescrizione di una psicoterapia pubblica laddove non sia possibile un trattamento privato.

Fondamentale punto di partenza è previa presentazione del caso da parte del Medico Competente e del Datore di Lavoro rispetto alle problematiche rilevate, il colloquio con il lavoratore e l’eventuale relativa diagnosi psicopatologica per poi potere suggerire percorsi adeguati che anziché penalizzare o stigmatizzare il dipendente, favoriscano un suo benessere ed un re-inserimento lavorativo nelle condizioni migliori possibili per lui tenendo conto anche delle esigenze aziendali.

Questo grazie alla sensibilità oltre che alla professionalità del Medico Competente, nonché del Datore di Lavoro.

Di seguito illustro il caso di un lavoratore, di cui naturalmente per la tutela della privacy, cambierò i dati.

Caso clinico

Il sig. Rossi Mario è un operaio di un azienda metalmeccanica, nella quale lavora da qualche anno.

E’ nato nel 1979 e convive da poco tempo con una ragazza. E’ figlio unico e i genitori abitano in un’altra regione.

L’azienda ha segnalato che “Rossi ha atteggiamenti strani e fa discorsi strani dei quali non si rende conto”, tipo “lavoro su due macchine devo avere due stipendi”.

Prima del colloquio con il sig. Rossi, mi reco in azienda assieme al Medico Competente, dott. Ricci, per una presentazione del caso, da parte del Datore di Lavoro.

Il dipendente soffre di epilessia primaria o funzionale. Spieghiamo al titolare la tipologia della patologia, nella quale si presentano crisi che consistono in brevissime interruzioni della coscienza dette “assenze”, spesso inavvertite e non accompagnate da altri fenomeni. Oppure si potrebbe presentare come coma convulsivo breve, con grida, caduta a terra e perdita di coscienza.

Solitamente si assiste alla fase tonica, nella quale si ha un irrigidimento di tutta la muscolatura, un arresto della respirazione e cianosi.

Dopo circa trenta minuti arriva la fase clonica con scosse muscolari acute e brusche.

E’ possibile alla fine cadere in un sonno profondo con un risveglio privo di ricordi e disorientamento.

L’epilessia o sindrome comiziale è una disfunzione neurologica che si manifesta improvvisamente e cessa spontaneamente.

Gli epilettici assumono una personalità cosiddetta “vischiosa”, un po’ insistente e noiosa, in aggiunta l’imprevedibilità dell’attacco rende i soggetti epilettici tendenzialmente ansiosi.

Fisso un primo colloquio presso la sede della Medoc Srl la Società di Medicina del Lavoro. Il lavoratore non presenta aspetti patologici.

Riferisce un buon inserimento sul lavoro e sul piano relazionale – affettivo.

Mi dice che è in cura presso il C.S.M. Centro di Salute Mentale, seguito dalla psichiatra, d.ssa Neri con la quale collabora attivamente assumendo regolarmente i farmaci. Mi autorizza a contattarla.

La d.ssa Neri del C.S.M. nella telefonata intercorsa riferisce che è affetto da epilessia foto sensibile. Suggerisce pertanto un ambiente di lavoro in cui non venga esposto a stimoli luminosi o a variazioni della luce.

Presenta il sig. Rossi con un carattere suscettibile, ansioso, con qualche rara ideazione autoriferita, ma con buoni costrutti ed una personalità non intaccata, con necessità di rassicurazione, di calma e di non venire deriso.

Alla luce di tutto ciò, concordo con il Medico Competente e il Datore di Lavoro di potere garantire, in azienda, un certo ambiente al lavoratore.

Qualche mese più tardi, ricevo una telefonata della d.ssa Neri del C.S.M. che lo ha in cura e mi dice che il sig. Rossi è andato da lei spontaneamente, perché lamentava allucinazioni uditive; gli ha prescritto nuovamente: Aloperidolo (antipsicotico), oltre a

Topomax (antiepilettico) e Rivotril (ansiolitico), che già assumeva.

La d.ssa Neri propone di non adibirlo ad un lavoro in altezza o in cui ci sia pericolo di caduta.

Mi assicura anche che la convivente del Sig. Rossi è molto attenta nel verificare che assuma regolarmente i farmaci.

Ancora una volta informiamo l’azienda di tale richiesta e viene accordata.

Circa un mese dopo ricevo poi una telefonata da parte dell’azienda, nella quale il titolare riferisce che il sig. Rossi “sfarfalla per ciò che dice e che fa”.

Sono preoccupati che si possa fare male o che lo possa fare agli altri. Mi riferisce un episodio nel quale il sig. Rossi circa due anni fa ha picchiato un collega; poi ha avuto un miglioramento seguito da alti e bassi. Attualmente lo vedono nella stessa situazione di circa due anni fa e hanno paura di agiti da parte sua.

Ricontatto la d.ssa Neri del C.S.M. che mi conferma di avergli sospeso Aloperidolo (antipsicotico), e di non vedere il sig. Rossi da circa 20 – 25 giorni. Decidiamo pertanto di effettuare un altro colloquio con me, uno con la d.ssa Neri, di aggiungere del Serenase (antipsicotico) alla farmacoterapia e poi di confrontarci per concordare un intervento che sostenga il sig. Rossi anziché penalizzarlo.

In un successivo contatto, la d.ssa Neri riferisce di avare visto il sig. Rossi assieme alla convivente. Trova che ella abbia la situazione chiara ed operi in modo responsabile con lui. Lo ha portato anche ad una visita di controllo dal neurologo, in cui non è emerso nulla di nuovo. La psichiatra ritiene di non aumentargli i farmaci perché insieme a quelli che già prende lo intontirebbero troppo.

Il problema non pare di tipo psichiatrico; non ha più allucinazioni uditive come in precedenza.

Mi riporta che il sig. Rossi lamenta di non fare il lavoro per il quale è stato assunto, che il capo reparto lo riprende spesso e che vorrebbe essere adibito solamente ad un tipo di lavorazione.

Di concerto con il Medico Competente, dott. Ricci, avvisiamo il titolare e riferiamo quanto riportato dalla d.ssa Neri.

Egli ci conferma la disponibilità ad adibirlo alla sola lavorazione che prevede una mansione semplice, che Rossi sa fare e che fa già e che provvederanno ad inserire qualcun altro per l’altra lavorazione.

A seguito delle modifiche operate in ambito lavorativo, rivedo il sig. Rossi per un ulteriore colloquio, al quale si presenta assieme alla convivente.

Riferisce che sul luogo di lavoro le relazioni non sono problematiche.

Rossi è presente ed aderente alla realtà; si nota una certa rigidità e fissazione di pensiero, del tutto comprensibile data la sua patologia. Le voci che sente udire, stanno diminuendo.

L’accordo sia con lui che con la convivente (che è sicuramente un validissimo sostegno per Rossi) è di vedere come evolve la sua situazione di stress ed ansia a seguito del cambio di mansione.

Gli lascio il mio biglietto da visita dicendo che mi chiamino per qualsiasi problema perché è meglio prevenire che curare.

Sono ormai passati diversi anni e non si sono più verificate problematiche.

Conclusioni

Questo è un emblematico caso in cui attraverso la collaborazione, la sinergia e la disponibilità di varie figure professionali quali il Medico Competente, lo Psicologo, la Psichiatra del C.S.M. e il titolare dell’azienda, un lavoratore con gravi disagi psichici, neurologici e psichiatrici è stato aiutato nel mantenere il suo lavoro e di conseguenza anche un equilibrio oltre che psico-fisico, anche relazionale e sociale.

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Laurea in Psicologia presso Università di Bologna, con tesi “Il plagio” Specializzazione in Psicoterapia presso C.I.S.S.P.A.T di Padova, scuola di specializzazione in psicoterapia dinamico breve, con tesi “Dal falso Sé al Vero Sé – Un percorso immaginativo” discussa con dott. Nevio del Longo Attività clinico/psicoterapeutica/psicodiagnostica Attualmente collabora con Medoc Srl di Forlì (società di Medicina del Lavoro) per: - progetti di promozione del benessere psicologico e empowerment ; - valutazioni dello stress lavoro correlato; - diagnosi psicologiche; - risoluzione di problematiche di singoli sia dovuti a cause lavorative che personali. In campo giuridico, effettuo consulenze specialistiche di parte.

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Un Commento per ““ESPERIENZA DI GESTIONE CONGIUNTA PSICOLOGO E MEDICO DEL LAVORO IN UN CASO DI DISAGIO PSICHICO DI UN LAVORATORE””

  1. Silvia CROCI ha detto:

    Ringrazio il dott. Ricci Bruno per la preziosa collaborazione nella stesura di questo articolo e per l’interesse che ha rivolto oltre all’attenzione ed alla grande umanità, precorrendo i suoi colleghi e la normativa vigente, verso gli aspetti psicologici dei lavoratori sapendo promuovere questo ambito anche presso le aziende.
    Silvia croci


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