categoria | Famiglia e Minori, Magistratura minorile

Memento di prassi condivise per la tutela dei minori

Inserito il 13 novembre 2012 da Maria Rosa DOMINICI

Memento di prassi condivise per la tutela dei minori dinanzi all’autorità giudiziaria minorile

A cura di:

Deborah Cafiero
Agnese Caprioli
Maurilio Marangio
Rita Perchiazzi
Hanno collaborato alla stesura:
Ferruccio De Salvatore
Ada Luzza
Marcella Marino
Rosanna Mungelli
Luca Monticchio
Salvatore Nuzzo
Concetta Rausa
Maria Cristina Rizzo
Piero Santese
Pietro Sgobba
Maria Rita Verardo
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce

INTRODUZIONE

Questo sogno nasce in un salotto, nel quale un piccolo gruppo di avvocati, con la passione per la branca più delicata e meno redditizia del diritto, iniziano ad incontrarsi per studiare, discutere, elaborare la materia minorile. Da lì alla fondazione della Camera Minorile, il 4 ottobre 2002, il passo è breve. Ben presto l’associazione comprende che le iniziative formative non possono avere come destinatari esclusivamente gli avvocati, ma, per essere efficaci, devono coinvolgere anche gli altri operatori della giustizia minorile, i servizi sociali, i magistrati, le forze dell’ordine. È entusiasmante scoprire come tutti siano animati dalla stessa sete di confronto, da una profonda esigenza di formarsi insieme agli altri operatori e di elaborare insieme prassi condivise. Nasce, quindi, nel 2005, dalla collaborazione fra Camera Minorile di Lecce e Associazione Italiana Magistrati Minori e Famiglia, il primo ciclo di seminari “Formarsi per collaborare”, rivolti ad avvocati, magistrati, operatori dei servizi territoriali e delle comunità per minori: alle relazioni di approfondimento, seguono i gruppi di lavoro, nei quali si sperimenta il metodo del confronto fra i diversi professionisti, emergono le criticità, ma inizia a maturare la consapevolezza della complementarietà dei ruoli e l’esigenza di creare un tavolo di lavoro comune. Segue, nel 2006, il secondo ciclo di incontri, realizzato in quattro sedi della provincia, allo scopo di raggiungere e coinvolgere nel dibattito il maggior numero di operatori del territorio. Ed è a questo punto che nasce l’idea di raccogliere in un documento le proposte emerse nel corso dei diversi seminari; inizia dunque un intenso lavoro di analisi delle problematiche evidenziate e di individuazione delle buone pratiche. Un ulteriore momento di confronto è costituito, nel maggio 2009, dal convegno “Tra il dire e il fare – Buone prassi e nodi problematici fra operatori della giustizia minorile”, nell’ambito del quale, vengono presentati i risultati dei precedenti incontri e, con il metodo dei lavori di gruppo, vengono raccolti i suggerimenti per la stesura di un vademecum. La Camera Minorile di Lecce elabora dunque la prima bozza del documento che verrà poi esaminato, rivisto ed infine condiviso dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia, dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, dalla Procura della Repubblica presso il medesimo, dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

È doveroso sottolineare che tutti coloro che hanno lavorato al vademecum lo hanno fatto gratuitamente, dedicando molto tempo ed energie.

Pubblichiamo oggi il risultato di questo lungo percorso, che, riteniamo, non abbia precedenti, nell’auspicio che possa esser utile a tutti coloro che lavorano con e per i minori e che, come noi, desiderano mettersi al loro servizio con professionalità e dedizione.

Il vademecum si compone di una prima sezione, che mira a guidare l’operatore nella fase dell’emersione del disagio minorile e della segnalazione all’autorità giudiziaria competente, distinguendo fra obblighi o mere facoltà di segnalazione, di denuncia, di referto. La seconda sezione è rivolta più specificatamente agli aspetti processuali, indicando alcune prassi concernenti i procedimenti ex art. 317 bis, de potestate e di adottabilità. Particolare attenzione merita la sezione dedicata all’ascolto del minore in sede giudiziale. Segue poi un approfondimento in ordine ai contenuti ed agli aspetti procedurali dell’inchiesta psico-sociale ed una sezione dedicata agli allontanamenti dei minori dalla famiglia. L’ultima sezione, destinata agli ordini professionali, contempla l’istituzione di elenchi di curatori e tutori dei minori, nonché di separati elenchi di difensori d’ufficio, indicando alcune particolari attenzioni che chi assume questi delicatissimi incarichi si impegna ad osservare.

LE SEGNALAZIONI

a) Le segnalazioni in sede civile

1. I servizi sociali e sanitari hanno l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziari minorile, competente per territorio, tutte quelle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni che necessitano di tutela giurisdizionale.

2. I servizi agiscono autonomamente, nei casi in cui è possibile predisporre un intervento di protezione del minore.

3. L’obbligo di segnalazione sussiste per le situazioni:

  • di abbandono morale e materiale in cui versa un minore;
  • di prostituzione e sfruttamento sessuale di minori;
  • di minori stranieri, privi di assistenza in Italia, vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio;
  • di proroga o di cessazione anticipata dell’affidamento familiare;
  • di intervento della pubblica autorità ex art 403 cod. civ.
  • che rendono opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, ove non sia stato proposto ricorso al giudice tutelare (v. punto 9).

4. In generale, i servizi sociali e sanitari, le istituzioni scolastiche e le autorità di pubblica sicurezza possono procedere ad una segnalazione allorché vengano a conoscenza di un pregiudizio grave o di un serio pericolo di pregiudizio per un minore.

5. Le segnalazioni devono essere inoltrare alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che, anche in via di urgenza, è legittimata a promuovere l’azione a tutela dei minori.

6. La segnalazione direttamente trasmessa al tribunale per i minorenni viene rinviata alla procura competente, salvi i casi in cui il tribunale debba provvedere d’ufficio.

7. La segnalazione deve essere accompagnata da una dettagliata relazione contenente: dati anagrafici del minore e dei genitori; eventuale esistenza di altre procedure pendenti presso il tribunale per i minorenni o il tribunale ordinario; elementi di rischio o pregiudizio posti a fondamento della segnalazione; le ragioni dell’impossibilità di effettuare o continuare l’intervento sociale, la descrizione dettagliata degli episodi o dei comportamenti che recano danno o pregiudizio al minore; storia istituzionale; condizioni psicofisiche del minore; descrizione delle relazioni familiari significative; riferimenti utili per contattare il servizio.

8. Vanno segnalati al Giudice Tutelare :

  • i casi in cui entrambi i genitori sono deceduti o assenti o impediti o interdetti, per l’apertura di una tutela e per i provvedimenti urgenti di cui all’art. 361 cod. civ.:
  • i casi dei minori stranieri non accompagnati;
  • gli affidamenti familiari consensuali, perché il giudice tutelare li renda esecutivi con decreto (art. 4, comma 1°, legge n. 184/1983), mentre per i loro rinnovi che superino il periodo complessivo di ventiquattro mesi dall’inizio occorre procedere a segnalazione alla procura della repubblica per i minorenni; possono essere altresì segnalati i rinnovi degli affidamenti consensuali di durata inferiore ai ventiquattro mesi, ove emergano elementi pregiudizievoli per il minore;
  • i casi in cui occorre l’autorizzazione per il rilascio del passaporto o del documento di identità valido per l’espatrio;
  • le interruzioni volontarie della gravidanza di minorenne, quando uno o entrambi i genitori non diano il loro consenso, ovvero la minorenne desideri che non siano informati;

9. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura ed assistenza del minore, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso ex art. 407 cod. civ., ovvero ad inoltrare la segnalazione alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni (vedi punto 3).

10. I servizi locali forniscono agli utenti ogni utile informazione in ordine alla facoltà di rivolgersi al tribunale per i minorenni.

11. Chiunque abbia notizia di un possibile pregiudizio per un minore (parroco,vicini di casa, conviventi, insegnanti, medici, operatori del volontariato, ecc.) può segnalare alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni, alle forze dell’ordine, ovvero ai servizi sociali del territorio, le situazioni di cui è venuto a conoscenza.

b) Obbligo di denuncia e di referto

1. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (operatori del serviziosociale, personale scolastico, operatori di enti convenzionati con il servizio pubblico, ecc.) hanno l’obbligo di denunciare al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria le notizie di reato perseguibile d’ufficio, di cui abbiano avuto conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni (art. 331 cod. proc. pen.). L’omissione o la ritardata denuncia integrano il reato di cui all’art. 362 cod. pen. Tale disposizione non si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative, per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

2. Gli esercenti una professione sanitaria, che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio, hanno l’obbligo di referto all’autorità indicata nel punto precedente. L’omissione o il ritardato referto integrano il reato di cui all’art 365 cod. pen. Tale disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

3. La denuncia/referto di reato deve essere redatta per iscritto, nel modo più accurato possibile, e deve essere indirizzata al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, fermo restando l’obbligo di segnalazione alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni, per gli opportuni provvedimenti in sede civile.

4. L’obbligo di denuncia riguarda tutti i reati (delitti e contravvenzioni) perseguibili d’ufficio; mentre l’obbligo di referto solo i delitti perseguibili d’ufficio.

5. La denuncia deve essere trasmessa senza alcun ritardo; mentre il referto entro le 48 ore e, se vi è pericolo di ritardo, immediatamente.

6. Salvo diversa indicazione degli organi competenti, della denuncia non si devono informare i presunti autori del reato. L’obbligo di presentare la denuncia esonera dall’obbligo del segreto professionale e dal rispetto delle norme sulla privacy.

II – I PROCEDIMENTI MINORILI

a) Procedimenti de potestate

1. I procedimenti di controllo sull’esercizio della potestà genitoriale iniziano con ricorso del pubblico ministero minorile o delle parti private.

2. Dopo il deposito del ricorso in cancelleria, il presidente del tribunale nomina un giudice relatore, il quale dispone le indagini ritenute opportune e convoca le parti.

3. In caso di ricorso su istanza di parte, esso verrà notificato alle altre parti a cura del ricorrente, unitamente al decreto che dispone la convocazione.

4. Con l’avviso di convocazione, il giudice avvisa le parti che possono nominare un difensore, avvertendole della facoltà di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

5. Gli atti del procedimento sono consultabili dalle parti previa autorizzazione, salvo che, in relazione a specifici documenti, sia disposta la segretazione.

6. Al termine dell’istruttoria, il giudice relatore dispone il deposito degli atti in cancelleria, dandone avviso alle parti costituite e assegnando termine per il deposito di memorie conclusive.

b) Procedimenti di adottabilità

1. All’apertura del procedimento il Presidente del tribunale nomina un difensore d’ufficio ai genitori o ai parenti indicati nell’art. 10 c. 2° L. 184/83, garantendo

la rotazione degli incarichi; a tal fine potrà attingere dall’elenco di professionisti che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati predisporrà secondo quanto previsto al capitolo VI par. 3.

2. Ove non sia già stato nominato un tutore, ovvero ove sussista un conflitto di interessi fra tutore e minore, nomina il curatore speciale del minore.

3. Le parti stanno in giudizio con il ministero di un difensore e sono ascoltate con l’assistenza del difensore.

4. Le parti possono depositare scritti difensivi e documenti.

c) Procedimenti ex art. 317 bis cod. civ.

1. I procedimenti di separazione di genitori non coniugati iniziano con ricorso delle parti private.

2. I conviventi che abbiano già raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, purché sia già cessata la convivenza, possono presentare un ricorso congiunto volto ad ottenere un provvedimento che recepisca gli accordi, previa verifica della rispondenza all’interesse del minore.

3. Dopo il deposito del ricorso in cancelleria, il presidente del tribunale nomina un giudice relatore, il quale fissa l’udienza di comparizione delle parti e dispone la notifica del ricorso e del decreto di fissazione alla controparte, entro un termine, a cura del ricorrente. Il giudice invita contestualmente le parti a depositare documentazione utile ai fini della decisione.

4. Il giudice, su istanza di parte, adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse del figlio dandone comunicazione ai servizi ed ai difensori delle parti, contemporaneamente e comunque in maniera da garantire la tempestività dell’esecuzione.

5. Il giudice relatore richiede ogni opportuno accertamento di propria iniziativa o su richiesta delle parti.

6. Gli atti del procedimento sono consultabili dalle parti in qualsiasi momento, salvo che, in relazione a specifici documenti, sia disposta la segretazione.

7. Al termine degli adempimenti di rito e conclusa l’istruttoria, il giudice relatore dispone il deposito degli atti, dando avviso ai difensori, e fissa il termine per il deposito di memorie conclusive e repliche.

III – L’INCHIESTA SOCIALE

a) Contenuto dell’inchiesta sociale

1. Il contenuto delle indagini richieste al servizio sociale sarà diverso a seconda del procedimento in corso dinanzi all’autorità giudiziaria minorile ed è limitato agli aspetti rilevanti ai fini della decisione.

2. Il giudice incarica i servizi del territorio dell’espletamento dell’inchiesta sociale, ne delimita l’ambito, indicando gli aspetti sui quali i servizi dovranno relazionare, nel rispetto delle norme deontologiche di riferimento.

3. Nei procedimenti ex art. 336 cod. civ. in materia di potestà genitoriale, è implicito che spetti ai servizi il compito di evidenziare le condizioni di vita del minore ed il suo ambiente socio-familiare.

4. Nei procedimenti relativi alla separazione dei genitori non coniugati, il servizio sociale è chiamato ad esplorare l’ambiente familiare, mettendo in evidenza la qualità dei rapporti e le dinamiche in atto, al fine di evidenziare quale sia la

situazione ottimale, per la salvaguardia dei processi evolutivi del minore.

5. Il fulcro dell’inchiesta deve sempre restare il minore. La relazione non si limiterà ad una mera descrizione degli elementi di fatto (ad es. l’ambiente domestico, gli aspetti relativi alla cura personale del minore), ma dovrà comprendere anche una descrizione delle relazioni fra il minore ed i suoi familiari, anche dal punto di vista qualitativo.

6. L’inchiesta deve dar conto degli interventi di tutela del minore e/o di sostegno alla famiglia già eventualmente intrapresi dal servizio.

7. L’inchiesta andrà svolta secondo i principi, i metodi, le tecniche e gli strumenti propri del professionista incaricato.

b) Aspetti procedurali dell’inchiesta sociale

1. A conclusione dell’inchiesta, il servizio redige relazione scritta da inviare al giudice. Inoltre, può essere convocato a riferire oralmente all’autorità giudiziaria sui risultati dell’indagine.

2. Nel redigere la relazione, l’operatore dei servizi dovrà rendere conto dell’attività svolta in maniera molto puntuale, non solo indicando le conclusioni raggiunte, ma anche rappresentando l’iter logico e tecnico seguito: gli eventuali test somministrati, le tecniche adoperate in ciascun colloquio, le dichiarazioni ricevute dalle parti, gli strumenti propri della professione. Dovrà altresì tenere distinto ciò che ha appreso per conoscenza diretta da ciò che è stato riferito dagli attori sociali.

3. Il difensore non può prendere visione delle relazioni e dei documenti presso il servizio territoriale. Le richieste di accesso agli atti dovranno essere indirizzate alla cancelleria del tribunale, secondo le modalità previste nella precedente

sezione, in relazione a ciascun tipo di procedimento.

4. Le eventuali contestazioni e rilievi delle parti, sul contenuto delle relazioni o sull’operato dei servizi, e l’eventuale richiesta di sostituzione degli operatori sociali dovranno essere rivolte direttamente al giudice.

5. È essenziale che l’inchiesta si concluda in tempi brevi, e possibilmente entro mesi tre, per salvaguardare l’esigenza di durata ragionevole del processo.

IV – L’ASCOLTO DEL MINORE

a) L’ascolto del minore dinanzi al giudice minorile

1 Il giudice dispone l’audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento, in tutte le procedure che lo interessano. L’ascolto potrà essere omesso quando il giudice ritenga che non sia rispondente all’interesse del minore, con provvedimento motivato.

2 Per la valutazione della capacità di discernimento il giudice può farsi assistere da un esperto.

3 La finalità dell’ascolto è quella di consentire al giudice di emanare un provvedimento che rispetti e realizzi concretamente l’interesse del minore.

4 L’ascolto dovrà, sempre, aver luogo nei casi in cui il giudice sia chiamato a rendere dei provvedimenti che riguardino l’affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni riguardo ai figli; è escluso in tutte le ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto esclusivamente aspetti economici.

5 Il giudice, prima di espletare l’audizione, dovrà informare adeguatamente il minore sui motivi dell’ascolto, evitando di influire sulla genuinità dell’esposizione e spiegando al medesimo che le decisioni saranno assunte sulla base di una valutazione complessiva della vicenda.

b) Aspetti procedurali

1 L’ascolto del minore dovrà essere effettuato preferibilmente dal giudice togato, con possibilità per quest’ultimo di farsi affiancare da un esperto, ovvero di delegare un giudice onorario munito di competenze adeguate.

2 L’ascolto dovrà essere compiuto, di regola, presso l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende il relativo procedimento, in un’aula appartata ed appositamente attrezzata, in cui il giudice possa effettuare l’audizione del minore con un atteggiamento tale da farlo sentire a proprio agio, evitando di suscitare un eccessivo senso di responsabilità, di farlo sentire giudicato, di fargli percepire il peso dell’autorità di chi lo ascolta.

3 Ove l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende il procedimento non disponga di un luogo idoneo, il giudice disporrà che l’ascolto si svolga presso altra struttura.

4 L’ascolto dovrà essere compiuto, per quanto possibile, in orari adeguati alle necessità del minore ed in ogni caso evitando lunghe attese.

5 L’audizione si svolgerà alla presenza del difensore del minore ovvero del suo tutore/curatore, ove nominati.

6 All’audizione non possono assistere i difensori e i consulenti delle altre parti, né i genitori del minore, ad eccezione dei casi in cui la presenza di questi ultimi sia reputata dal giudice assolutamente necessaria nel suo interesse.

7 Prima dell’audizione, gli avvocati delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti, formulati in articoli separati, sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

8 L’ascolto dovrà essere in ogni caso verbalizzato, salvo che sia ritenuta necessaria ed opportuna la fonoregistrazione dello stesso.

9 Il giudice ha l’obbligo di riportare fedelmente a verbale le espressioni spontaneamente pronunciata dal minore, per quanto scorrette, colorite, dialettali o figurate, senza alterarne il contenuto o la letteralità.

V – L’ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI

a) L’attività dei servizi nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari civili *

1 L’autorità giudiziaria minorile incarica l’ente in cui opera il servizio sociale competente per territorio di dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di allontanamento del minore dalla residenza familiare, con eventuale collocamento presso l’altro genitore o in affidamento familiare o presso strutture di accoglienza.

2 Solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, l’autorità giudiziaria può incaricare dell’allontanamento la forza di pubblica sicurezza.

3 Il servizio sociale dell’ente incaricato dà esecuzione al provvedimento di allontanamento:

a. richiedendo, ove necessario, la collaborazione del servizio socio–sanitario e/

o della forza pubblica e/o dei difensori;

b.preparando i genitori del bambino ed, in assenza di questi, i familiari all’allontanamento e spiegando le ragioni del provvedimento giudiziario;

c. consentendo, ove possibile, un distacco graduale del bambino dalla famiglia.

4 Il servizio sociale esegue le indicazioni del tribunale per i minorenni ovvero, in assenza di queste, provvede, secondo le indicazioni dell’art. 2 della legge n. 184/83, modificata dalla legge n. 149/01, alla collocazione del minore fuori dalla sua famiglia.

5 Tale intervento deve essere attivato, secondo quanto prescritto dalla citata normativa, dando priorità alla collocazione del minore in una famiglia affidataria e, solo laddove ciò non sia possibile, procedendo alla collocazione del minore in una comunità di tipo familiare.

6 Nella esecuzione delle prescrizioni, il tribunale per i minorenni incarica i servizi sociali di disporre attività di sostegno per i genitori e per il figlio (normalmente nel contesto di un progetto) e/o di vigilare che i genitori mantengano una condotta conforme alle prescrizioni. In via generale può trattarsi di:

a. prescrizioni ai genitori perché tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole;

b.prescrizioni ai genitori e/o al figlio perché collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi che siano necessarie per la cura del minore.

7. I servizi sociali segnalano alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni i fatti nuovi, sopravvenuti all’adozione di un provvedimento giudiziario affinché possa essere modificato quello precedente, indicando le motivazioni della nuova segnalazione.

VI – IL RAPPRESENTANTE DEL MINORE

1 Gli ordini professionali istituiscono corsi di formazione per i professionisti che intendono svolgere il ruolo di tutore/curatore speciale del minore

2 Gli ordini professionali predispongono elenchi di professionisti disponibili a ricoprire il ruolo di tutore/curatore speciale del minore. Tali professionisti devono aver partecipato ai corsi indicati al punto 1), devono documentare esperienza professionale in materia minorile, e, per quanto concerne gli avvocati, devono essere iscritti negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato.

3. I consigli dell’ordine degli avvocati predispongono, altresì, l’elenco degli avvocati disponibili a ricoprire l’incarico di difensore d’ufficio in materia civile minorile, individuandoli fra coloro che siano iscritti negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato, e che abbiano partecipato ai corsi indicati al punto 1), o, in alternativa alla frequentazione del corso, che possano documentare esperienza professionale in materia minorile. Sino a quando l’elenco non sarà formato, il tribunale per minorenni attingerà dall’albo già istituito ai sensi del

D.P.R. 448/88.

3 I consigli dell’ordine degli avvocati predispongono, altresì, l’elenco degli avvocati disponibili a ricoprire in materia civile minorile l’ufficio di tutore o di curatore, individuandoli fra coloro che abbiano partecipato ai corsi indicati al punto 1), o, in alternativa alla frequentazione del corso, che possano documentare esperienza professionale in materia minorile. Sino a quando l’elenco non sarà formato, il tribunale per minorenni attingerà dall’albo già istituito ai sensi del D.P.R. 448/88.

4 Il tutore/curatore speciale del minore, se avvocato, potrà stare in giudizio personalmente, oppure nominare un altro difensore. Se non è avvocato, per stare in giudizio dovrà nominare un difensore.

5 Il tutore/curatore del minore può assumere informazioni mediante l’ascolto del proprio rappresentato, adottando le opportune cautele, dei genitori, degli affidatari, dei servizi, del personale sanitario e scolastico.

6 Il tutore/curatore può nominare un esperto che lo affianchi nell’ascolto del minore e nella valutazione della sua capacità di discernimento.

7 Il tutore/curatore deve sempre perseguire l’interesse del minore anche se in contrasto con la volontà espressa da quest’ultimo, dando conto delle sue eventuali difformi opinioni e delle motivazioni per le quali se ne discosta.

8 Gli avvocati a qualsiasi titolo coinvolti in un procedimento minorile dovranno attenersi al rispetto dei seguenti principi:

a.L’accettazione di un incarico in materia di famiglia e nei procedimenti ove sono coinvolti soggetti minori richiede la competenza a svolgere quell’incarico. La formazione dell’avvocato comprende anche l’approfondimento di discipline socio-psico-pedagogiche, finalizzato a maturare una idonea sensibilità rispetto alla materia trattata

b.In tutti i procedimenti di famiglia che coinvolgono i minori dovranno essere privilegiate soluzioni di conciliazione o mediazione, o, in ogni caso, volte a ridurre al minimo l’impatto del minore con la giustizia.

c. L’avvocato è tenuto a tutelare l’anonimato del minore, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione, astenendosi dall’esprimersi pubblicamente e dal rilasciare interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

d.L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve astenersi dal prestare in favore di uno dei genitori la propria assistenza in controversie successive di natura familiare. L’avvocato del genitore deve astenersi dall’assumere la difesa del figlio della parte assistita nello stesso e in successivi procedimenti in materia familiare o minorile.

e.L’avvocato del genitore in procedimenti in materia familiare o minorile deve evitare di avere ogni forma di colloquio con i figli minori del proprio assistito sulle circostanze oggetto del procedimento. Inviterà, altresì, il proprio assistito a non coinvolgere il minore nel conflitto familiare e ad astenersi dal rammostrargli qualsiasi atto processuale.

f. L’avvocato dei genitori e del minore deve intrattenere con tutti i soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore, rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione.

Please follow and like us:
Pin Share

FB Comments

comments

Maria Rosa DOMINICI

About

psicologa,psicoterapeuta vittimologa,membro dell'Accademia Teatina delle Scienze,della New York Academy ofSciences,dell'International Ass. of Juvenile and Family Court Magistrates,della Società Italiana di Vittimologia,della W.S.V.,dell'Ass.internazionale di Studi Medico Psico Religiosi.,docente di seminari di sessuologia, criminologia e vittimologia in università Italiane e straniere,esperta per progetti Daphne su tratta di minori e sfruttamento sessuale,creatrice del progetto Psicantropos,autrice di varie pubblicazioni,si occupa di minori e reati ad essi connessi da 40 anni.

Tags | , , , , , ,

5 Commenti per “Memento di prassi condivise per la tutela dei minori”

  1. Simona Zanda ha detto:

    Per quanto riguarda l'Obbligo di denuncia e di referto d parte dei pubblici ufficiali devo constatare purtroppo che spesso nelle piccole realtà si tace per paura di ritorsioni….Nessuna tutela per chi denuncia…

  2. Maria Rosa DOMINICI Maria Rosa DOMINICI ha detto:

    purtroppo è una dura e vera realtà,lo sappiamo bene che tutta la tutela è per il reo…il garantismo quando è unidirezionale non è ,a mio avviso espressione di equità…inoltre la mancanza di tutela per chi osa e ha il coraggio di denunciare favorisce sempre piu’ la piaga sociale dell’omertà

  3. Karinne BRAGA ha detto:

    Volevo avere il vademecum. Mi serve tantissimo. Iniziativa eccelente, vera e super utile. Chissá nn riesco ad iniziare una cosa cosí a Montes claros…

    • Maria Rosa Dominici ha detto:

      grazie,cara questo è lo scopo di transitare oltre oceano informazioni ,modalità e prassi …i minori sono uguali ovunque sono le opportunità che variano ma tutti loro hanno diritto ai loro DIRITTI,BEJIO

    • Paolo BIELLA ha detto:

      Tasto destro, sul collegamento del pdf e salva con nome…


Lascia un commento

adolescenti adolescenza Africa Ambiente ansa autostima Avaaz azioni bambini bologna Brasil brasile Brazil Carisma Denuncia Dipendenza diritto dominici entrevista famiglia genitori infanzia Manipolazione maria rosa Maria Rosa Dominici minori montes claros padre pedofilia persone Persuasione Prigionia progetto Rapporti interpersonali relazione Sette siria Soggezione psichica Suggestione syria tempo uomo violenza vita vittime

Lingua:

  • Italiano
  • English
  • Português
  • Deutsch

StatPress

All site visited since:18 Aprile 2024: _ Visits today: _ Visitor on line: 0 Total Page Views: _

Archivi

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share
Copy link