categoria | Magistratura minorile, Pedofilia, Vittimologia

Il doppio garantismo,il diritto alla menzogna ,incurie ed omissioni nel Diritto Minorile,quale Giudice x la Vittima?

Inserito il 01 ottobre 2017 da Maria Rosa DOMINICI

Questa notte ,riguardando miei vecchi scritti sui rischi legati alla pedofilia,e alla messa in libertà di persone che hanno avuto condanna e che reiterano la violenza,senza che il consesso sociale ne sia protetto da leggi adeguate,ho trovato questo articolo di anni fa,dopo i fatti di Milano,di Reggio Emilia,ecc.ecc,mi è sembrato utile riproporlo vista la costante attualità dei reati di pedofilia.
Lo scrissi in occasione delle domande che posi durante il
XXV° Convegno nazionale AIMMF”Minori,famiglia, persona: quale giudice?”Taranto, 26-28 ottobre 2006….ma potrei averlo scritto ora,
grazie,
Maria Rosa Dominici

IL DOPPIO GARANTISMO, IL DIRITTO ALLA MENZOGNA,
INCURIE ED OMISSIONI NEL DIRITTO MINORILE
QUALE GIUDICE PER LA VITTIMA ?
DI MARIA ROSA DOMINICI
IL DOPPIO GARANTISMO: UNA NECESSITA’ LEGISLATIVA NEL DIRITTO
MINORILE
Premetto che ciò che può apparire dalla necessaria brevità di un abstract, ossia una vena
polemica sui temi che tratterò, non corrisponde al mio intento e alla mia esperienza ,ma
è solo la necessità di focalizzare su atti e fatti che nella pratica di Giudice Onorario e
Consigliere di Corte d’appello, armai da quattro mandati, ho incontrato. Ovviamente il
mio linguaggio risente della mia formazione di psicoterapeuta, piuttosto che giuridica,
ed è questa particolarità dell’utilizzo di diversi saperi che rende così avanzato il diritto
minorile e la giustizia italiana, rispetto ad altre nazioni.
Altro punto che intendo chiarire, è che prendo in considerazione un tipo di reato
specifico, ossia l’abuso, specialmente quello di adulto su minore, ed è proprio in questo
specifico che mi è assolutamente presente la solitudine in cui la vittima, comunque resta.
Il giusto garantismo del nostro Codice che preferisce un colpevole fuori piuttosto che un
innocente dentro, mi fa tornare alla mente situazioni di reati specifici dell’area
dell’abuso, in cui colpevoli che avevano pagato la colpa, rimessi in libertà reiteravano, (il
mostro del Circeo) o colpevoli che scontata la pena dicono “ non rimetteteci fuori, lo
rifaremo” come CHIATTI o il pedofilo seriale di REGGIO.EMILIA, quindi come
garantire anche la vittima ? La prossima vittima ? La futura vittima ? Per questo mi
chiedo, esiste un diritto e un giudice della vittima che la tuteli ?E’ veramente doloroso
constatare che di fatto vi è una mancanza di tutela pubblica, nei suoi confronti,sia
durante il processo, ma soprattutto dopo, perché non pensare almeno ad una sorta di
legge Megan? Se ne sta tentando l’introduzione in Gran Bretagna un deputato ha detto
“è importante trovare il giusto equilibrio tra la necessità di proteggere la comunità dai
pedofili e introdurre misure che sembrano dure ma in realtà spingono i pedofili alla
clandestinità e aumentano i rischi per i bambini“, in sintesi permetterebbe una
informazione preventiva ed un garantismo, l’opportunità di difesa anche per la
possibile vittima
Ricordo un caso durante un G.U.P, una minore molestata da un esibizionista, disse “ma
come faccio, devo cambiare casa, rione, scuola, amici ? Io quando esco da casa lo
incontro ancora e ho paura e vergogna “.
Terminato un processo di abuso, di minore su minore, io assertrice della messa alla
prova, sono la prima a sostenere che il reo ha il diritto ad un percorso di resipiscenza e
sostegno fino alla presa di coscienza ed elaborazione del disvalore del danno commesso,
la vittima però, non ha alcun tipo di sostegno, il suo danno subito non viene riparato o
risarcito dalla punizione del colpevole, in lei, vittima restano e persistono in modo piu’ o
meno rimosso i fantasmi dell’atto subito e la paura, e la vergogna ecco perché da sempre
parlo della necessità della mediazione fra vittima e colpevole, in modo che il potere
negativo del trauma subito e dell’atto eseguito possa essere rielaborato, liberando forse
entrambi dallo stigma dell’abuso agito, subito, fare si che con giusto contenimento ed
assistenza si incontrino due persone, con le loro identità e sofferenze, ma fuori da patti
del silenzio, umiliazioni e ferite che così non potrebbero mai rimarginarsi, se non
elaborate, chi avesse voglia potrebbe trovare in internet, una richiesta che io e Joseph
Moyersoen, facemmo anni fa al ministro Fassino, circa l’opportunità di studiare i
pedofili detenuti e capirne, appunto in prospettiva di un duplice garantismo, le modalità
di azione, di scatenamento e quindi di intervento preventivo al compiersi del loro atto
criminoso.
Forse se fossi legislatore saprei porre meglio la richiesta, per me necessità, che ad un
minore violato sia data la stessa opportunità di recupero che viene garantita al reo,
anche la vittima vive fra sbarre invisibili, privata della libertà dell’autostima derivante
dall’inviolabilità della sacralità del suo corpo colpito da un predatore, bisogna chiedersi
perché sia ancora così basso il numero di denunce di simili reati, anche se come dicevo
nell’abstract abbia notato che questo è un problema di cultura del pudore del privato
piuttosto che del diritto dovere del rispetto di sé e dell’altro da sé, ancora immerso in
una profonda ignoranza, quasi la vittima non si riconosca il diritto alla propria dignità.
Non è impossibile invertire e risvegliare questa sonnolenta coscienza e consapevolezza, ci
sono a livello di educazione, pedagogia primaria fatti che hanno dato esiti, con notevole
caduta del costo sociale e decremento di vittimizzazione, mi riferisco al progetto MIMI,
che in collaborazione con il M.I.U.R e la Regione Lombardia ho seguito per anni, e con il
mio Progetto PSICANTROPOS attuato in varie scuole di vario grado, tanto da essere
ambasciatrice per il comune di Rimini al recente Forum Europeo per l’Urban Security
tenutosi a Saragoza (vedi su google – Dominici Maria Rosa progetto psicantropos.) Non è
una riflessione attuale quella sulla fragilità del minore vittima, non è una nuova
scoperta la necessità di una cultura della vittimologia, ci sono documenti prestigiosi che
ormai datano 10 anni su tale tema – problema – emergenza. Che il minore non fosse
considerato persona, e quindi non avesse uguali diritti ha fatto si che l’allora Presidente
dellaCcamera dei Deputati, Onorevole Violante, a Napoli, il 4 aprile del 1997 durante il
Seminario Internazionale dei Giudici per i Minorenni e per la Famiglia su “Criminalità
organizzata e sfruttamento dei minori “scrivesse e dicesse “piu’ la società protegge il
minore e piu’ basso è il rischio di coinvolgimento nella criminalità …..quando la
protezione cala il minore è abbandonato ai rapporti di forza che si manifestano nella
società in cui vive……la criminalità organizzata è una delle componenti delle società
contemporanee…nelle società povere recluta manodopera e, a volte, la materia prima,
come i bambini per gli abusi sessuali….Le moderne organizzazioni criminali pongono in
primo piano la riduzione dei costi e l’abbattimento dei rischi, questi orientamenti
favoriscono lo sfruttamento del minore… il minore fa correre meno rischi, perché
obbedisce piu’ dell’adulto, non ha mire personali, è più mimetizzabile ed è meno
credibile quando accusa….l’intervento giudiziario per quanto generoso, può risolvere
casi singoli ma non può sostituire le politiche sociali….Si è intensificato lo sfruttamento
sessuale organizzato con la differenza che qui gli sfruttatori, non sono solo le
organizzazioni criminali che vendono le prestazioni sessuali del minore, ma anche i
gentiluomini che comprano quelle prestazioni,… si è in presenza di una mercificazione
del minore e questa non riguarda solo la criminalità… Il bambino merce è frutto di una
serie di fattori, presenti soprattutto nei paesi avanzati, di carattere prevalentemente non
– economico…. il bambino persona, soggetto di una propria individualità, non ha mai
avuto una particolare fortuna nel mondo degli adulti. Gli adulti amano il bambino come
una propria pertinenza sulla quale esercitare poteri analoghi al diritto di proprietà….il
bambino era già oggetto prima di diventare merce, ciò ha reso più facile lo
scivolamento…altre ragioni della tendenza alla mercificazione ..stanno nella crescente
potenza del principio di scambio come regola delle relazioni umane, ma è necessario che
sia chiaro il limite dello scambio .. quando viene meno valgono solo i rapporti di forza
economica o fisica, viene meno il senso del sacro e del tragico, l’interesse personale
diventa misura di tutte le cosa…il bambino non costituisce piu’ un limite alle azioni
dell’adulto, non ha valore in sé, come persona dotata di propri diritti.
Diventa un oggetto perché non possiede la forza fisica o giuridica per opporsi alle
pretese degli adulti…. Si è estesa notevolmente la libertà di agire, ma non ci si deve
dimenticare della libertà dal bisogno. I soggetti che non hanno nulla da scambiare, da
vendere o da comprare come i bambini, rischiano di diventare marginali,
indipendentemente dal loro essere persone umane.
Segno di questa tendenza è che il corpo umano diventa sempre piu’ spesso oggetto di
scambio da parte di chi non ha nulla da scambiare…Siamo passati dal bambino oggetto
al bambino merce, bisogna passare oggi, dal bambino merce al bambino persona.”
Tutto ciò 10 anni fa ,ma i minori vittima continuano a crescere nei numeri e nei fatti,
l’onorevole Violante parlava di politica di sostegno alle famiglie, ma tutt’ora non so di
monitoraggi, in tale senso, su famiglie di minori usciti da traumi di abuso intra od extra
familiare.
Ed ancora diceva “la prevenzione costa meno della repressione o degli interventi di
emergenza, ma ha il difetto di non essere visibile e la politica chiede visibilità. ”Lo so dal
1996 con il mio “progetto psicantropos” faccio prevenzione, formazione, informazione, a
quello che definisco contenitore concentrico, minore, famiglia, istituzione scuola, gli esiti
ci sono eppure rischia lo stesso destino dei minori vittime invisibili, nessuno, tranne
pochi volontari ci vogliono investire. Anche se alcuni minori tramite questa nuova
pedagogia hanno trovato il coraggio e la dignità di denunciare con consapevolezza ed
adeguata capacità testimoniale gli abusi subiti, pur trovandosi contro il muro di gomma
che trova più facile schierarsi con il bravo insospettabile adulto, piuttosto che con i
cattivi e bugiardi bambini.
La vittima è il dito puntato contro la cattiva coscienza dell’opportunismo sociale… e ciò
non suscita empatia.
PERCHE’ IL REO NEL DIRITTO DI DIFESA PUO’ MENTIRE ?
L’autore di reato,di questo tipo di reato,come per gli altri, ha nel suo diritto di difesa
anche quello di mentire…certo che sta al giudice appurare la verità, con tutta la
difficoltà che si incontra nell’accertamento della verità. Infatti il reo è presunto
innocente e deve essere lo Stato a dimostrare la sua colpevolezza, eppure tutti sappiamo
quanto sia diversa la presunzione di innocenza nei confronti del minore vittima che
denuncia, questo subisce spesso un preconcetto culturale, antropologico, sociale
autodifensivo, ossia lui mente ,perchè, noi civile società, sorda, cieca e muta, non
possiamo partorire simili mostri che violano le loro stesse creature o i cuccioli indifesi a
loro affidati.
Perché il minore deve dimostrare che non sta mentendo, pur sapendo che non possiede
gli stessi strumenti di un adulto ? Perchè è piu’ facile riconoscere in un bambino la
malafede, la bugia, l’irrazionale vendetta ? E’ molto più difficile mentire che dire o
ricordare e raccontare la verità, quando se ne trovi il coraggio, appunto, perchè non si
lascia loro, non gli si riconosce il diritto al tempo del coraggio, fuori dalla duplice paura
e vergogna nei confronti del vittimizzatore e del giudice ? ( E’ di questi giorni, comparso
su un forum www.vivicentro.org , il richiamo ad un mio vecchio articolo su – L’ascolto
del minore abusato .- anche li parlavo del diritto, per un minore cosi violato, di
rispettare i suoi tempi di reazione nel faticoso percorso-giuridico-giudiziario ). Con
questo non voglio dire che non esistano casi in cui si è scoperto che un minore
manipolato da un coniuge genitore possa accusare l’altro di falsi abusi, ma questa è una
guerra tra adulti per i loro interessi, e certamente quando ciò viene provato viene dato
molto risalto al fatto, viceversa sulle vittime reali cade il silenzio…qualcuno ha detto “
ho più paura del silenzio degli onesti che delle urla dei disonesti”.
LE PERIZIE DEL “NI “
Tra le altre forme di vittimizzazione che spesso un minore abusato, trova sul suo
doloroso percorso giuridico-giudiziario, vi sono anche le non infrequenti perizie del NI,
anche da parte dei periti del P.M ,del G.I.P, ossia di quegli esperti che con la specificità
del loro autorevole parere professionale devono trasmettere al magistrato, perito dei
periti, tramite lo scambio integrato di diversi saperi, di pari dignità, prove, fatti,
interpretazioni e decodificazioni di atti rilevanti, che permettano e trasmettano un
rigoroso convincimento che faciliti il parere conclusivo del magistrato e quindi l’uscita
dal percorso giuridico così traumatico per la vittima.
Molto spesso con scarsa e scadente assunzione di responsabilità, consegnando quelle che
io chiamo le perizie del “ni”, nelle cui conclusioni, dopo una lunga, dotta e circostanziata
elencazione di presenza di indicatori d’abuso, preferiscono scrivere che comunque non
sussistono sufficienti elementi probatori per affermare che il minore è stato vittima di
abusi o molestie.
A sostegno di questo mi limito a citare un caso fra i molti da me incontrati, riaperto
dopo anni dalla procura di Pescara, in cui fui nominata perito del Giudice.
L a storia:
Anni prima vi era stato un grave caso di incesto commesso da genitori e parenti su 2
fratellini, maschio e femmina, vi fu un intervento di allontanamento dei minori e mentre
per la bambina, quando io fui convocata, si era già terminato il percorso giuridico e di
fatto era già stata data in adozione, il fratello era stato ricollocato in famiglia, con una
motivazione che trovai scritta nella perizia di un collega, perito del giudice del tribunale
dei minori dell’Aquila che diceva ,”trattandosi di stile di vita il minore può essere
ricollocato in famiglia “ ricordo che ebbi mandato e presentai le controdeduzioni su
quella vecchia perizia che aveva indotto la Corte d’Appello a reinserire il minore nel
nucleo familiare, poi procedetti all’audizione del minore, che riuscii a rompere il suo
drammatico incantesimo silente, con dolore, fatica, con il corpo, con l’anima, con il
silenzio, con il disegno, dopo anni trovò la forza e la dignità del riconoscersi vittima.
Come scrive in sentenza il Dott. Romandini ”Adesione del bambino al patto di silenzio e
alla lealtà affettiva al vittimizzatore”, riconosciuto colpevole del reato ascrittogli con
sentenza del 15 luglio 2004 riguardo a fatti accaduti nel 2001.
Riporto quanto scritto in sentenza “Ancora più pregnante si presenta la relazione della
Dottoressa Dominici, perito del Giudice.
Questa, dopo una drammatica audizione protetta di D.(che il lettore dovrebbe poter
osservare direttamente attraverso la ripresa audiovisiva per una migliore comprensione,
stante l’impossibilità di rendere compiutamente anche le sensazioni), ha concluso, con
motivazioni assai stringenti, confermando pienamente il danno psicologico,
comportamentale e relazionale del piccolo D., in conseguenza degli eventi traumatici
vissuti dalla sorella “prosegue altresì il perito” quanto invece se egli stesso abbia subito
abuso sessuale o meno, ritengo che il lungo lasso di tempo trascorso nella famiglia da cui
era stato inizialmente allontanato, abbia compromesso ed inquinato in modo forse
irreversibile la possibilità di apprendere la verità su tale sospetto, in quanto elementi
emotivi, affettivi e di adattamento hanno a lungo agito sul minore che non ha potuto
avere altri referenti permanenti ed obiettivi rispetto al suo poter disvelare. Sembra, anzi,
aver strutturato ulteriori meccanismi di censura e di difesa rispetto all’accanimento
inadeguato del percorso giuridico giudiziario che lo ha reso stanco e
diffidente….”altrettanto significative di un abuso, sono le tracce residuali di un vissuto
altamente drammatico e traumatico presenti in D. che comunque ha certamente subito
la violenza assistita essendo testimone di quella della sorella. Nei suoi disegni è evidente
che qualcosa di indicibile è successo ed il luogo ed il tempo adeguatamente protettivo e
contenitivo, per poterlo svelare, non è stato concesso al minore, rafforzando cosi in lui
l’adesione al patto del silenzio, la lealtà affettiva della vittima al vitimizzatore ,lo
spostamento accusatorio sull’estraneo che meno traumatizza (la suora che ha fatto il
lavaggio del cervello a mia sorella) tutto ciò che non ha tolto il timore evocatorio
dell’atto attraverso la parola… Concludendo, data l’erronea gestione della logistica e

della tempistica che avrebbero potuto garantire una raccolta obiettiva e non inquinata
dei fatti, non è possibile far emergere una responsabilità tangibile per il padre rispetto
a comportamenti di abuso sessuale nei confronti del minore, ma è altresì significativo il
numero di indizi che lo stesso D. comunica con metamessaggi, lapsus, simboli, malgrado
la costrizione psicologica alla quale è evidentemente sottoposto tramite censure visibili,
(madre in incidente probatorio, ovvero lettera di minaccia di suicidio della stessa) ed
invisibili basatesi su ricatti affettivi e vincoli al segreto,rimandando l’accusa al nemico
esterno”.
Sarebbe interessante leggere tutto ciò che portò dopo anni alla sentenza di colpevolezza
del padre per abusi sul figlio, certamente in me resta il ricordo di un bambino distrutto
nel corpo e nell’animo che per insipienza altrui ha dovuto, prima di veder riconosciuta
la propria realtà di vittima, tornare a vivere con i propri carnefici. Per fortuna ha
incontrato un giudice che ha voluto riaprire ciò che altri avevano chiuso, sostenuti nel
convincimento da una perizia del NI
L’imputazione
A carico di ..omissis
Imputato del delitto p.ep. dagli artt.81 cpv., 609 bis, 609 terco.1nn.1,5,e co.2 e 609 septies
c.p. perché con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,
costringeva il figlio minore D. a subire atti sessuali contro la sua volontà, consistiti
prevalentemente in rapporti anali.
In …omissis fino al mese di settembre 2001 .
La sentenza fu:
Visti gli artt. 438, 442, 533, 535 c.p.p dichiaro omissis..colpevole del reato ascrittogli e in
concorso della circostanze attenuanti generiche, con l’aumento per la continuazione e la
diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione oltre al
pagamento delle spese processuali.
Visto l’art. 29 c.p. dichiara ..omissis..interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.
Visto l’art.609 nonies c.p. dichiara l’imputato interdetto da qualsiasi ufficio inerente alla
tutela e alla curatela.
Dichiara inoltre la perdita da parte del medesimo della potestà di genitore nonché del
diritto agli alimenti ed esclusione dalla successione di ..omissis
Visti gli artt.538 e segg.c.p.p. condanna ..omissis.. al risarcimento dei danni in favore
della parte civile costituita che si liquidano in complessivi euro 50.000, nonché alla
rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile che si liquidano in
complessivi euro 3.038,70 ….ecc
Il 15 luglio 2004
Così recentemente ho potuto constatare il coraggio, dovere, assunzione di responsabilità
di un magistrato che ha fatto opposizione all’archiviazione di un presunto abuso su
minore, in cui una perizia del NI rischiava di rimettere tutta quella sofferenza subita
sotto la cenere dell’oblio. Scrive fra l’altro nella sua relazione il C.T.U.:
”Al Rorshach gli indici relativi all’intelligenza depongono per capacità cognitive nella
media, mentre emerge a livello del funzionamento mentale una discontinuità
nell’organizzazione del pensiero indotta dall’interferenza di fattori emotivi ed affettivi
che inducono vissuti di ansia e di angoscia. L’E.T. introversivo puro evidenzia la
difficoltà di entrare in contatto con una costellazione di sentimenti a contenuto
prevalentemente aggressivo controllati da meccanismi difensivi di rimozione e diniego.
Si segnala la risposta alla tav IV (tav. paterna) un”fantasma “ che sintetizza insieme sul
piano simbolico una entità indefinita e invisibile, ma al tempo stesso angosciosa e
persecutoria.Una reazione di stupore al simbolismo sessuale con contenuto fallico
aggressivo emerge nella risposta alla VI ”uno scorpione, no anzi un drago “…nel Patte
Noire nel racconto Giochi nella sporcizia dice “un giorno PN butta nel fango la sua
mamma e poi viene notte e sogna il papà e dopo si spaventa perché nel sogno lo stava
picchiando…”il minore racconta di abusi durante la notte da parte del padre, i disegni
sono congrui con elementi di abuso eppure questo C.T.U. conclude “in relazione alla
valutazione psicodiagnostica si configura disturbo nevrotico paradepressivo il cui nucleo
conflittuale intrapsichico è tra istanze sadico-agressive e istanze di attaccamento
primario frustrate. Non emergono nel contesto del materiale raccolto elementi specifici e
compatibili con un quadro post-traumatico da abuso.
Il magistrato che si oppone all’archiviazione da parte del P.M “a parere di questo
Giudice invece sia dall’ascolto del minore che dalle indicazioni del perito si ricavano
elementi adeguati a sostenere l’accusa…” Forse si sta iniziando ad uscire dal preconcetto
che il minore, vittima di abuso sia un mentitore incallito, vi sono atti e gesti irripetibili,
se non si sono agiti o subiti, per un bambino è difficile anche il linguaggio, ricordo una
bambina di Prato che disse: ”ma non capisci il nonno mi ha messo il dito dei
pantaloni nel culo davanti “
INCURIE ED OMISSIONI NEL DIRITTO MINORILE
Si legge nella recente Dichiarazione di Belfast27 agosto – 1 settembre 2006, durante il 17°
congresso mondiale dell’Associazione Internazionale dei Giudici e Magistrati per i
Minorenni e la Famiglia,al punto 2
L ’articolo 12:
“Nella consultazione con i bambini ed i giovani ,l’articolo 12 del CRC dovrebbe essere
incorporato nella legislazione interna di tutti gli Stati parti con particolare attenzione a
tutte le decisioni legali, amministrative e politiche che hanno impatto sui bambini. Tutti
gli autori delle decisioni dovrebbero essere finanziati e formati per dare completa
attuazione all’art.12 sul diritto del bambino ad essere ascoltato.”
Molto spesso, il bambino non viene ascoltato, per vari motivi, primo fra tutti il tempo,
secondo l’età, terzo il deficit intellettivo, quarto la presunzione di menzogna, quinto non
parla, ma perché non riflettiamo, su quali diverse opportunità a proposito di questa
elencazione, noi daremmo ad un adulto ? Il minore ci mette a disagio, noi lo trattiamo
con il nostro linguaggio, se usiamo l’ascolto empatico, rischiamo di essere accusati di
induzione suggestiva, ecc, e quindi diventa spesso un teste inutilizzabile, perché ? I
cercatori della verità non dovrebbero avere questi timori, certo che è drammatico
pensare ad un innocente incarcerato, e ad un bambino che porta dentro con se il dolore
di non aver saputo o potuto cogliere l’occasione del raccontare l’orrore subito AL
GIUDICE ? Ho sentito una bambina dire “ma io voglio dire …voglio parlare col giudice
“e avvocati e periti di parte censurare perché non era quello il momento….poi lei è
scomparsa dalla scena processuale, il deficit, l’handicap, ecc. Allora perché continuiamo
a fare statistiche in cui i minori abusati sono frequentemente bambini con handicap, io
ho letto su una CTU “ il deficit è secondario al trauma……non può essere utilizzata come
teste.
Sempre dalla dichiarazione di Belfast al punto 5 è scritto “I bambini hanno il diritto di
essere protetti da tutte le forme di violenza in posizione di parità con gli adulti “
Strano che si debba ancora sottolineare questo, dove è quindi il giusto processo per un
bambino abusato ?
Al punto 14.
Bambini testimoni e vittime dei reati, in conformità con le linee guida delle Nazioni
Unite….i bambini dovrebbero essere sostenuti durante il processo in tribunale al fine di
assicurarsi che si sentano sicuri…dovrebbero essere ben informati durante il processo,
essere coinvolti in una atmosfera rispettosa nei loro confronti, interrogati da personale
formato con specifica competenza in materia,…
…16 Mediazione e giustizia riparativa….un sistema di giustizia riparativa dovrebbe
includere un trasferimento parziale di potere alla comunità, alle vittime, agli autori di
reato e alle loro famiglie al fine di produrre una risposta riparativa al comportamento
delittuoso…..
E’ vero tanto si è fatto, e molto è ancora da fare, forse l’ Italia in ambito minorile è lo
Stato che ha le migliori leggi, ma come dico da tempo bisogna “usarle ed osarle “.
La tempistica ( da La testimonianza del minore-Fonti normative e nuovi aspetti
procedurali.A.A 2002-03 Corso di perfezionamento per operatori di contrasto alla
violenza ai bambini e alle donne –Pontificia facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium)
è uno degli elementi che comportano massima resa con minimo danno e può essere
attuata la dove vi è una specializzazione degli interventi coordinati, con circolarità delle
informazioni in tempo reale fra l’istituzione della pubblica accusa e l’istituzione della
tutela del minore, ciò si può ottenere con l’unificazione tra procedura che accerta la
responsabilità e punisce il colpevole e quella proposta alla tutela e protezione del minore.
Una testimonianza raccolta in tempi brevi e se possibile per tutto il percorso,dallo stesso
specialista, impedirebbe che la sopportazione del trauma,del segreto, e della colpa
perdurino in modo ulteriormente vittimizzante nel minore ,permetterebbe altresì che
non si alterino o distruggano elementi probatori con l’inquinamento delle prove e limita
rischi di induzione alla ritrattazione, che spesso avvengono a seguito di minacce da parte
dell’abusante, o del contesto familiare in cui la violenza è avvenuta con tacita connivenza
del gruppo.”
Mai dovremmo dimenticare che la Cassazione ha precisato che “le testimonianze dei
minori sono fonte legittima di prova” e come tali a mio avviso devono essere tutti
ascoltati, avere percorsi privilegiati e facilitanti, rispettosi della delicatezza emotiva, e
psicosomatica di un individuo, cittadino presunta vittima, portatore di diritti e doveri, in
fase evolutiva.
UNA DENUNCIA PUBBLICA (AUDIO)
ABSTRACT
Esiste un diritto e un giudice della vittima?
SE RIPERCORRO DATE E FATTI DOCUMENTABILI, LIMITANDOMI A DATE
CHE COMPRENDONO GLI ULTIMI 10 ANNI , SEMBRA PROPRIO DI NO!
SEPPURE NON IN ASSOLUTO.
ALLE BUONE INTENZIONI, ALLE BUONE LEGGI,SEMBRANO NON
SEGUIRE CONSEQUENZIALMENTE LE BUONE AZIONI ,OSSIA GLI
INTERVENTI ADEGUATI CHE DIANO PARI DIGNITA’ ALLA VITTIMA E AL
REO, PIUTTOSTO CHE SOLO A QUEST’ULTIMO CHE GUARDA CASO E’
L’UNICO CHE HA ”LICENZA DI MENTIRE” GRAZIE AL DIRITTO DI
DIFESA.
MI SEMBRA UN CONTROSENSO MADORNALE SE LA LEGGE E LA
GIUSTIZIA ESIGONO VERITA’, TANTO CHE IL TESTIMONE HA
L’OBBLIGO, A RISCHIO DI CONDANNA DI DIRE LA VERITA’ AL
CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA GIUSTIZIA MINORILE TENUTOSI
A NAPOLI NEL 1997 L’ON. VIOLANTE DISSE CHE I BAMBINI ERANO
DIVENTATI MERCE (ALLEGHERO CITAZIONE DOCUMENTALE E INVIO A
MIO TESTO 1997 L’ORRORE LONTANO, 2002 L’ORRORE VICINO)
ERA COMUNQUE IL PERIODO DELLA SPERANZA, PARTECIPAI IN MODO
INFORMALE, COME ESPERTA ALLE RIUNIONI CON ANNA SERAFINI,
DURANTE IL CONVEGNO DI ALGHERO, RISPETTO ALLA STESURA
DELLA LEGGE 369, POI NEL 1998 LA SENATRICE MAZZUCCA
POGGIOLINI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE IN
MATERIA D’INFANZIA, MI INVITO A TENERE UNA RELAZIONE AL
CONVEGNO DI ROMA PER UNA SORTA DI MONITORAGGIO DELLA
STESSA DOPO UN ANNO DI APPLICAZIONE DELLA STESSA ., IO ERO
GIA ENTRATA COME GIUDICE ONORARIO MINORILE AL TRIBUNALE DI
BOLOGNA NEL 1996 ,E MI OCCUPAVO QUASI ESCLUSIVAMENTE DI
PENALE COME GIUDICE UDIENZE PRELIMINARI..
A TUTTOGGI VEDIAMO ANCORA COME VI SIA IL PROFONDO STIGMA
CHE CREA UN VISSUTO DI VERGOGNA NELLA VITTIMA.
IL SOCIALE NON E ANCORA PRONTO AD ACCOGLIERLA(CITERO MIA
CONFERENZA PER HANSEL E GRETEL )
PENSANDO CHE TUTTO CIO POTESSE ESSERE SOTTOPOSTO AD UNA
INVERSIONE DI TENDENZA SOLO TRAMITE UN INTERVENTO DI TIPO
PEDAGOGICO CREAI IL MIO PROGETTO PSICANTROPOS APPLICATO IN
VARIE SITUAZIONI E SCUOLE D’ITALIA ,IN ESSO VI E L’EDUCAZIONE
A L L A V I T T I M O L O G I A C H E P A R T E D A L L A
FORMAZIONE ,INFORMAZIONE PSICOSOMATICA,DEL RISPETTO DI SE E
DELL’ALTRO DA SE,ATTRAVERSO LA CONSAPEVOLEZZA DEL DOVERE
DIRITTO DELLA SACRALITA DEL CORPO(CITAZIONE E
DOCUMENTAZIONE FORUM EUROPEO URBAN SECURYTI –SARAGOZA
2006)
VI SONO , PURTROPPO ANCHE LE PERIZIE DEL “NI”,
GLI ESPERTI CHE CON LA SPECIFICITA DEL LORO AUTOREVOLE
PARERE DEVONO TRASMETTERE AL MAGISTRATO,PERITO
PERITORUM, TRAMITE LO, SCAMBIO DI DIVERSI SAPERI, DI PARI
DIGNITA’, PROVE, FATTI, INTERPRETAZIONI E DECODIFICAZIONI CHE
PERMETTANOE TRASMETTANO UN RIGOROSO CONVINCIMENTO, CHE
FACILITI IL PARERE CONCLUSIVO DEL MAGISTRATO E L’USCITA DAL
PERCORSO GIURIDICO COSI TRAUMATICO, PER LA VITTIMA, MOLTO
SPESSO CON SCARSA E SCADENTE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’,
CONSEGNANDO APPUNTO QUELLE CHE IO CHIAMO PERIZIE DEL
NI,NELLE CUI CONCLUSIONI, DOPO UNA LUNGA E CIRCOSTANZIATA
ELENCAZIONE DI PRESENZA DI INDICATORI DI ABUSO,
PREFERISCONO SCRIVERE CHE COMUNQUE NON SUSSISTONO
SUFFICENTI ELEMENTI PER DIRE CHE IL MINORE E STATO VITTIMA DI
ABUSI O MOLESTIE. (CITARE CASO DI PESCARA,RIAPERTO DOPO ANNI
CON CONSEGUENTE CARCERAZIONE DELL’ABUSANTE, O CASO DI
FALSO IN ATTO PUBBLICO DI RAVENNA )
COSI LA GIUSTA PRESUNZIONE DI INNOCENZA, SCONFIGGE ED
AUMENTA L’IMPUNITA DELLA REALTA DELL’ABUSO E SI ARCHIVIA….
SOLO RARI CASI DI OPPOSIZIONE ALL’ARCHIVIAZIONE, IN 12 ANNI DI
ATTIVITA NELLA GIUSTIZIA MINORILE, ANCHE PERCHE MOLTO SPESSO
I MINORI SONO STIGMATIZZATI DAL PRECONCETTO DI ESSERE
MENTITORI INCALLITI,HO SENTITO DIRE IN AMBIENTE DI GIUSTIZIA
MINORILE “ MEGLIO 1000 COLPEVOLI FUORI CHE UN INNOCENTE
DENTRO “SUSSURRANDO CON STUPORE E DOLORE CHIESI “E LA
VITTIMA ?” ERA IL GIORNO DOPO LASSASINIO DEL MOSTRO DEL
CIRCEO CHE GODEVA DI LIBERTA GARANTISTA
DA 3 ANNI SONO CONSIGLIERE IN CORTE D’APPELLO EPPURE CON
TANTA AMAREZZA ACCUMULATA, SE MI SARA DATA L’OPPORTUNITA
CONTINUERO FINO AI 72 ANNI PREVISTI, A RESTARE NEL MINORILE,
FORSE PERCHE’ TOCCANDO CON MANO LA SOLITUDINE DELLA
VITTIMA , COSI’ COME ALLE VOLTE QUELLA DEL CARNEFICE
DURANTE LA MESSA ALLA PROVA, POTRO’ CAPIRE E TROVARE E
PROVARE UNA STRADA CHE CI PORTI AL DOPPIO GARANTISMO, PER
EVITARE CHE ACCADANO ANCORA INCURIE ED OMISSIONIIN CUI LA
VITTIMA PUO CADERE, E CIO CHE HA DETTO AL CONVEGNO DI
MAGISTRATURA MINORILE DI OTTOBRE 2006 A TARANTO, SE VOLETE
POTETE SENTIRE CIO CHE RADIO RADICALE A MIA, NOSTRA
INSAPUTA HA REGISTRATO E MESSO SU INTERNET.

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Maria Rosa DOMINICI

About

psicologa,psicoterapeuta vittimologa,membro dell'Accademia Teatina delle Scienze,della New York Academy ofSciences,dell'International Ass. of Juvenile and Family Court Magistrates,della Società Italiana di Vittimologia,della W.S.V.,dell'Ass.internazionale di Studi Medico Psico Religiosi.,docente di seminari di sessuologia, criminologia e vittimologia in università Italiane e straniere,esperta per progetti Daphne su tratta di minori e sfruttamento sessuale,creatrice del progetto Psicantropos,autrice di varie pubblicazioni,si occupa di minori e reati ad essi connessi da 40 anni.

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