categoria | Famiglia e Minori, Giuridica, Magistratura minorile

” Sezioni specializzate per la famiglia e la persona”e il T.M?

Inserito il 13 settembre 2014 da Maria Rosa DOMINICI

Con il permesso del Presidente,dott.LUCIANO SPINApubblico questo importante documento anche per conoscere l’opinioni di colleghi e studiosi di Diritto Minorile di altri Paesi e continenti,su un tema cosi delicato,grazie Maria Rosa Dominici
Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia
Aderente alla”Association Internationale des Ma
gistrats de la Jeunesse et de la Famille”
www.minoriefamiglia.it
Comunicato stampa
Non convince e desta viva preoccupazione
lo schema del disegno delega al Governo
recante disposizioni per
istituire presso tutte le sedi di
tribunale le “sezioni specializzate
per la famiglia
e la persona”
, approvato dal Consiglio dei Mini
stri in data 29 agosto 2014,
per più di una ragione:

non assicura effettivamente la spec
ializzazione dell’organo giudiziario;

contrasta con gli indirizzi ripetutamente
formulati dagli organi
smi internazionali
in tema di giustizia minorile laddove dete
rmina una frattura inedita tra la funzione
civile e quella penale;

propone un modello organizzativo che,
anche per la separazione tra funzione
civile e penale, risulterebbe alla prova
dei fatti diseconomico nell’impiego delle
risorse;

esclude la composizione multidisciplinar
e degli organi giudicanti relegando il
ruolo dei giudici onorari a compiti incerti e residuali;

non affronta in modo concreto
la disciplina del processo
minorile e di quello di
famiglia.
1. La proposta del Governo non realizza a
ffatto quella figura di ufficio giudiziario
“nuovo” che lo stesso Ministro della Gius
tizia Andrea Orlando av
eva in più occasioni
ribadito di voler costituire, come peraltro
richiesto da anni dall’
AIMMF, unitamente alle
maggiori associazioni forensi specialistiche di
settore ed altre associazioni impegnate
nella tutela dei diritti dei soggetti di minore et
à, poiché non viene gara
ntita la effettività
della specializzazione del giudice e del pubb
lico ministero, specializzazione che può
essere realizzata invece solo co
n la previsione di
un organo giudiziari
o che eserciti le
proprie competenze in via esclusiva.
La scelta di istituire sezioni cosiddette
specializzate presso ogni tribunale –riforma di
carattere ordinamentale inserita in poche e
scarne norme di una riforma processuale –
ricorda molto da vicino la proposta del G
overno Berlusconi del 2002 (Ministro della
Giustizia Castelli), bocciata dal Parlamento
per ragioni di conflitto con le norme della
Costituzione a tutela dei diritti dell’infanzia.
2. Del pari inaccettabile è l’ipotizzata sepa
razione delle competenze civili e penali in
materia minorile, assegnandosi le prime all’is
tituenda sezione del tribunale ordinario,
lasciando le seconde ai tribunali per i minore
nni, con un evidente e inspiegabile spreco
di risorse materiali e umane.
Il processo penale per i minorenni
, fortemente impregnato della dimensione
rieducativa, si fonda sul presupposto ch
e i fattori educativi e sociali incidono
profondamente nei reati commessi dagli adoles
centi e che occorre te
ntare di intervenire
quindi su tali fattori, nell’interesse non solo de
l giovane imputato, ma anche della stessa
società.
Vi è una linea di continuità evidente fra
il disagio adolescenzia
le e un esercizio della
responsabilità genitoriale inadeguata, ed è cu
lturalmente importante che i magistrati che
intervengono su uno dei due fronti c
onoscano e operino anche sull’altro.
Nella giustizia minorile il penale e il civ
ile sono pertanto insci
ndibili e ogni soluzione
di segno contrario ridurrebb
e l’intervento penale ai
profili meramente punitivi e
repressivi e perciò impropri o incompleti.
3. È fondamentale inoltre – per i procedim
enti in cui maggiormente é in gioco la
valutazione dell’interesse dei minori e, qua
nto meno, per quelli oggi attribuiti alla
competenza dei tribunali minorili – che de
ll’ufficio facciano parte anche i giudici
onorari, esperti di materie psico-sociali e
non soddisfa tale es
igenza la indicazione
contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. 2 e)
dello schema di ddl delega governativo
(“assicurare alla sezione l’ausilio dei serv
izi sociali e di tecnici specializzati nelle
materie di competenza”).
Deve essere poi sottolineato che
la possibile eliminazi
one della componente
onoraria, costituta da circa 700-800 magistra
ti, a fronte dei circa 200 giudici togati,
significherebbe una perdita di risorse che diffi
cilmente potrebbe essere reintegrata, stante
le note difficoltà di ampliamento della pianta
organica della magistratura ordinaria. Ne
conseguirebbe un sovraccarico di lavoro pe
r le sezioni dei tribunali ordinari che
vanificherebbe già in partenza
la possibilità di una risposta
tempestiva ed efficace alle
istanze dei cittadini.
4. La riforma ordinamentale del settore deve
essere inoltre accompagnata da una idonea
riforma del processo civile minorile (con pr
evisione della disciplina dell’efficacia dei
provvedimenti provvisori, la ev
entuale reclamabilità degli ste
ssi, la disciplina specifica
della fase di attuazione dei provvedimenti,
con un’attenzione pa
rticolare al delicato
settore degli allontanamento dei minori), così
come deve essere affrontata l’unificazione
dei riti in materia di famiglia. La questione
processuale, contrariam
ente al titolo della
norma del ddl in esame, risulta invece dema
ndata sostanzialmente “in bianco” all’attività
delegata al Governo, senza alcuna
indicazione dei principi guida.
5. Tutto ciò ovviamente non implica la me
ra conservazione dell’esistente, ché al
contrario appare necessario un intervento ri
formatore di unificazione delle competenze
attualmente disperse in capo ad un unico
giudice realmente specializzato (soprattutto
nella materie attualmente di competenze del tr
ibunale ordinario) e presente in modo più
diffuso sul territorio e per concorrere a re
ndere un servizio più
efficace ed efficiente,
una giustizia “più giusta”.
L’Associazione Italiana dei
Magistrati per i Minorenni
e per la Famiglia ha già
da tempo avanzato una prop
osta che è stata portata a conoscenza di tutte le
istituzioni
(http://www.minoriefamiglia.it/downloa
d/AIMMF-giustizia-misura-minore.pdf
)
e
sulla quale si rende disponibile a continua
re un confronto costru
ttivo in tutte le
sedi.
Roma, 12 settembre 2014
Il Comitato di Presidenza

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Maria Rosa DOMINICI

About

psicologa,psicoterapeuta vittimologa,membro dell'Accademia Teatina delle Scienze,della New York Academy ofSciences,dell'International Ass. of Juvenile and Family Court Magistrates,della Società Italiana di Vittimologia,della W.S.V.,dell'Ass.internazionale di Studi Medico Psico Religiosi.,docente di seminari di sessuologia, criminologia e vittimologia in università Italiane e straniere,esperta per progetti Daphne su tratta di minori e sfruttamento sessuale,creatrice del progetto Psicantropos,autrice di varie pubblicazioni,si occupa di minori e reati ad essi connessi da 40 anni.

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